In attesa della conferma della proroga prospettata dalla bozza di legge di bilancio 2019, si riepilogano brevemente i principali tratti della disciplina del cosiddetto iperammortamento attualmente in vigore.
Soggetti beneficiari
Soggetti titolari di reddito d’impresa nonché esercenti arti e professioni.
Investimenti ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione i beni strumentali nuovi, acquisiti anche tramite leasing, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, (in possesso di determinate caratteristiche tecniche ed interconnessi con il sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura).
Sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, i beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni e i cespiti legati alle grandi infrastrutture.
Validità temporale
Il beneficio si applica agli investimenti realizzati (consegna e/o collaudo) nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018 ovvero 31 dicembre 2019 a condizione che entro il 31/12/18 l’ordine risulti accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Agevolazione
L’agevolazione consiste in una maggiorazione del 150% del costo di acquisto del bene ai fini fiscali.
A fronte di una spesa di €100 si potrà quindi ammortizzare un valore pari a €250 con un effettivo beneficio fiscale in termini di IRES (24%) pari ad €60.
Documentazione e tempistica
L’iperammortamento può essere applicato del momento in cui si verificano tutte le seguenti condizioni:
- consegna della macchina
- entrata in funzione della macchina
- interconnessione della macchina secondo quanto previsto dalla normativa.
A tal fine, l’impresa deve predisporre:
- Analisi tecnica redatta da un professionista abilitato;
- Perizia tecnica asseverata redatta da un professionista abilitato, ovvero, per macchinari di importo unitario inferiore ad €500.000,00, dichiarazione di atto notorio del legale rappresentante dell’impresa.
In caso di interconnessione del bene in un periodo di imposta successivo a quello di entrata in funzione, è comunque possibile recuperare le maggiori quote di ammortamento non dedotte in precedenza, al verificarsi delle condizioni previste.