Nell’ambito del Piano Nazionale Transizione 4.0 è stato prorogato il credito di imposta per l’acquisto di beni materiali ed immateriali rientranti nel paradigma “industria 4.0”, con l’aumento di tutte le aliquote di contributo ed un importante anticipo dei tempi di fruizione.
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito escluse quelle in stato di liquidazione volontaria o soggette ad altra procedura concorsuale.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Investimenti ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa e funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 4.0 in possesso di determinate caratteristiche tecniche ed interconnessi ed integrati con il sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura.
Sono esclusi
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto,
- i beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
- i fabbricati e le costruzioni
- i cespiti legati alle grandi infrastrutture.
Agevolazione
L’agevolazione è costituita da un credito di imposta modulato secondo le seguenti intensità:
Periodo di effettuazione degli investimenti |
Importo investimenti (in milioni di €uro) |
Credito di imposta |
Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 Dal 01/01/2022 al 30/06/2022* |
fino a 2,5 |
50% |
da 2,5 a 10 |
30% |
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da 10 a 20 |
10% |
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Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Dal 01/01/2023 al 30/06/2023** |
fino a 2,5 |
40% |
da 2,5 a 10 |
20% |
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da 10 a 20 |
10% |
*A condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
**A condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
Il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Procedura e documentazione
Il credito d’imposta 4.0 può essere fruito successivamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- consegna dei beni
- entrata in funzione dei beni
- interconnessione ed integrazione dei beni ai sistemi di fabbrica e/o alla catena di fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa.
A tal fine, l’impresa deve predisporre:
- Analisi tecnica redatta da un professionista abilitato;
- perizia tecnica asseverata redatta da un professionista abilitato, ovvero, per cespiti di importo unitario inferiore ad €300.000,00, dichiarazione di atto notorio del legale rappresentante dell’impresa;
- espresso riferimento alle disposizioni di legge nelle fatture e negli altri documenti d’acquisto dei beni agevolati;
- comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
In caso di interconnessione del bene in un periodo di imposta successivo a quello di entrata in funzione, è comunque possibile recuperare la quota del credito d’imposta non utilizzata, al verificarsi delle condizioni previste.
Clausola antielusiva
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.