Dal 15 novembre sarà possibile presentare domande di contributo per il sostegno alla realizzazione di progetti di innovazione nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Sono previsti contributi a fondo perso fino al 95% dei costi ammissibili.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo le Piccole e Medie Imprese singole o associate, loro cooperative ed associazioni:
• iscritte al registro delle imprese con la qualifica di «impresa agricola», oppure di «impresa agromeccanica»
• attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda
• aventi sede operativa nel territorio nazionale.
Interventi e spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo investimenti in innovazione tecnologica in ottica transizione digitale, effettuati dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro dodici mesi dalla data di comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni , per l’acquisto di
• macchine, strumenti e attrezzature per l’agricoltura
• macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia
• macchine per la zootecnia caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione
• trattrici agricole con motorizzazione Stage V, con sostituzione di analogo veicolo in possesso dell’azienda.
Contributo
E’ previsto un contributo a fondo perduto modulato secondo le seguenti percentuali dei costi ammissibili:
Spese ammissibili |
Contributo |
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Imprese agricole |
Imprese agromeccaniche |
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fino ad € 100.000,00 |
48,75% |
95% max € 95.000,00 |
da € 101.000,00 a € 200.000,00 |
42,25% |
90,00% max € 180.000,00 |
da € 201.000,00 a € 300.000,00 |
35,75% |
80,00% max € 160.000,00 |
da € 301.000,00 a € 500.000,00 |
29,25% |
70,00% max € 140.000,00 |
Per le imprese dell’agricoltura è prevista una garanzia fino all’80% del valore nominale dell’eventuale finanziamento bancario.
Per le aziende agromeccaniche il contributo è erogato in regime de minimis (max €200.00,00 in tre esercizi).
I contributi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.