E’ stato pubblicato il decreto legge n. 19/2024 contenente, tra l’altro, le disposizioni relative al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati in relazione al c.d. “Piano transizione 5.0″. Possono beneficiare dei contributi i nuovi investimenti innovativi, effettuati nel biennio 2024-2025, che comportino altresì una riduzione dei consumi energetici.
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito escluse quelle in stato di liquidazione volontaria o soggette ad altra procedura concorsuale.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Investimenti ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, realizzati negli anni 2024 e 2025, che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
In particolare gli investimenti:
• devono essere funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 4.0 in possesso di determinate caratteristiche tecniche ed interconnessi ed integrati con il sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura.
• devono conseguire, complessivamente, una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferioreal 5%, rispetto all’anno precedente a quello di avvio degli investimenti.
Sono inoltre agevolabili:
• impianti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Agevolazione
L’agevolazione è costituita da un credito di imposta modulato secondo le seguenti intensità:
Importo investimento |
Contributo |
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Riduzione del consumo energetico |
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Unità produttiva: da 3% a 6% o singolo processo: da 5% a 10% |
Unità produttiva da 6% a10% o singolo processo: da 10% a 15% |
Unità produttiva > 10% o singolo processo: > 15% |
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Fino a 2,5 M€ |
35% |
40% |
45% |
Da 2,5 M€ a 10 M€ |
15% |
20% |
25% |
Da 10 M€ a 50 M€ |
5% |
10% |
15% |
Relativamente agli impianti fotovoltaici, è prevista una maggiorazione per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia.
In particolare, il costo ammissibile a contributo è pari al:
• 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
• 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Cumulabilità
Il credito d’imposta NON è cumulabile con il credito d’imposta 4.0, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES.
Procedura e documentazione
La fruizione del credito di imposta è subordinata, tra gli altri adempimenti, a:
• presentazione di una comunicazione preventiva al GSE per la prenotazione del beneficio e successive comunicazioni periodiche relative all’avanzamento ed alla conclusione dell’investimento
• certificazione rilasciata da un valutatore indipendente attestante il risparmio energetico previsto
• certificazione ex-post che attesti la realizzazione degli investimenti.