La legge di Stabilità 2015 (L. 190/14) ha introdotto due importanti strumenti di sostegno per le attività di ricerca e sviluppo a favore di tutte le imprese operanti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica.
CREDITO D’IMPOSTA
Interventi ammessi
Sono ammissibili a contributo progetti di:
- Ricerca di base avente quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette,
- Ricerca Industriale mirante ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti,
- Sviluppo Sperimentale ovvero utilizzo delle conoscenze esistenti allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati compresa la realizzazione di prototipi.
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti e /o servizi anche qualora comportino il loro miglioramento.
Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese, sostenute negli anni dal 2015 al 2019 ed iscritte a bilancio per un importo non inferiore ad € 30.000,00, per:
- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nel progetto;
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, organismi di ricerca ed enti equiparati e con altre imprese;
- competenze tecniche e privative industriali, anche acquisiti da soggetti esterni;
- spese per attività di certificazione contabile delle spese di ricerca effettuate, fino ad un massimo di €5.000,00.
Contributo
Il contributo, a fondo perso, è costituito da un credito di imposta pari al 25% delle spese in ricerca e sviluppo incrementali rispetto alla media di quelle sostenute nel triennio 2012, 2013 e 2014, fino ad un massimo annuale di € 5.000.000,00 per beneficiario.
Per le spese di cui ai precedenti punti a) e c) il contributo è pari al 50% di tali costi.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito, né del valore della produzione ai fini IRAP.
l credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
DETASSAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI BENI INTANGIBILI (PATENT BOX)
Si tratta di un regime fiscale agevolato opzionale a favore dei redditi generati dai cosiddetti intangibles assets.
Fattispecie agevolabili
Possono beneficiare del patent box i redditi derivanti da:
- concessione in uso a terzi,
- utilizzo diretto,
- cessioni,
dei seguenti beni immateriali giuridicamente tutelabili (senza necessità di registrazione presso gli enti preposti):
- opere dell’ingegno,
- brevetti industriali,
- marchi d’impresa anche commerciali,
- disegni e modelli,
- processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
L’impresa deve svolgere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società esterne e/o Università o centri di ricerca.
Costi ammissibili
E’ agevolabile la quota di reddito derivante dall’utilizzo degli intangibles, commisurata al rapporto tra:
- i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale agevolabile;
- i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
Agevolazione
L’agevolazione consiste nella deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES e IRAP di una percentuale della quota di reddito derivante dall’utilizzo degli intangibles pari al:
- 30% per l’anno 2015;
- 40% per l’anno 2016;
- 50% per gli anni successivi.
Nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, la quota di reddito deducibile è determinata sulla base di un preventivo accordo con l’Agenzia delle Entrate (ruling) atto ad individuare i componenti positivi di reddito imputabili all’utilizzo dei beni immateriali nonché i relativi componenti negativi.
In caso di cessione di beni immateriali l’agevolazione, consiste nella deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES e IRAP della plusvalenza derivante dalla cessione, a condizione che il 90% del corrispettivo di vendita sia reinvestito in beni immateriali entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale è avvenuta la cessione.