Con circolare n. 5/E del 16 marzo, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire importanti chiarimenti in merito al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo reso operativo dalla legge di Stabilità 2015. Risultano di particolare interesse l’inclusione, tra le spese agevolabili, dei costi del personale non qualificato e dei costi degli amministratori che hanno partecipato alle attività oggetto di contributo.
E’ stata inoltre ribadita la cumulabilità del beneficio con qualsivoglia ulteriore agevolazione, compresi il cosiddetto superammortamento del 140% per impianti e macchinari e la detassazione dei profitti derivanti dall’utilizzo delle opere dell’ingegno (patent box).
Alla luce dei chiarimenti forniti, il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo acquisisce ulteriore appeal soprattutto da parte delle piccole e medie imprese nelle quali i titolari d’azienda ed il loro personale, anche se non qualificato, sono spesso i reali generatori di nuova conoscenza e motori primi dei processi di innovazione.
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese operanti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica.
Interventi ammessi
Sono ammissibili a contributo progetti di:
- Ricerca di base avente quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette,
- Ricerca Industriale mirante ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti,
- Sviluppo Sperimentale ovvero utilizzo delle conoscenze esistenti allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati compresa la realizzazione di prototipi.
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti e /o servizi anche qualora comportino il loro miglioramento.
Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese, sostenute negli anni dal 2015 al 2019 per:
- personale altamente qualificato (laureati in discipline tecniche o dottori di ricerca), anche in rapporto di collaborazione con l’impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i costi degli amministratori per la parte strettamente inerente le attività di ricerca e sviluppo svolte;
- strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nel progetto;
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, organismi di ricerca ed enti equiparati e con altre imprese nonché soggetti esercenti arti e professioni;
- competenze tecniche e privative industriali, anche acquisiti da soggetti esterni, compreso il personale dipendente non ricadente nella precedente ipotesi a.
Il contributo è calcolato, annualmente, sulle spese in ricerca e sviluppo, con un minimo di € 30.000,00, incrementali rispetto alla media di quelle sostenute nel triennio 2012/2014.
Contributo
Il credito d’imposta fruibile è pari al 50% delle spese incrementali di cui ai precedenti punti a) e c) ed al 25% delle spese incrementali di cui ai precedenti punti b) e d), fino ad un massimo annuo di €5.000.000,00 per beneficiario.
Al contributo così calcolato, si aggiunge l’intero importo delle spese per l’attività di certificazione contabile, richiesta dalla normativa, fino ad un massimo di €5.000,00.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito, né del valore della produzione ai fini IRAP.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, all’articolo 31 della legge 31 maggio 2010, n. 78 ed all’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78.