Nell’ambito delle misure concernenti la cosiddetta “pace fiscale” particolare interesse assumono le disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie. tributarie.
Il decreto legge 119/18 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito in L.136/18, ha previsto la possibilità di definire le controversie tributarie, per le quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24/10/2018 e non concluse con pronuncia definitiva, con il pagamento, da parte del contribuente, di un importo pari rispettivamente al:
- 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio;
- 40% del valore della controversia, in caso di vittoria nella pronuncia di primo grado di giudizio;
- 15% del valore della controversia, in caso di vittoria nella pronuncia del secondo grado di giudizio;
- 5% del valore della controversia pendente innanzi alla Corte di Cassazione alla data 19/12/2018, per la quale l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio,
Per valore della controversia si intende l’importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.
In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.
La definizione si perfeziona con la presentazione di una domanda all’Agenzia delle Entrate per ciascuna controversia autonoma e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, in caso di dilazione, entro il 31 maggio 2019.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Contestualmente è necessario inoltrare apposita richiesta di sospensione del processo al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata e, successivamente, depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, entro e non oltre il 10 giugno 2019.