Con circolare n. 4/E del 30/03/2017 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire importanti chiarimenti in merito alle agevolazioni previste dal cosiddetto “iperammortamento“.
In particolare, oltre ad approfondire il concetto di interconnessione, requisito indispensabile per l’ammissibilità al beneficio, il documento ha chiarito che la società beneficiaria debba produrre alternativamente:
- una perizia tecnica asseverata, per investimenti di costo unitario pari o superiore ad €500.000,00, redatta da un ingegnere terzo rispetto ai fornitori/produttori del bene;
- una dichiarazione di atto notorio del legale rappresentante per investimenti di costo unitario inferiore ad €500.000,00.
Entrambi i documenti devono essere comunque corredati di una ANALISI TECNICA che descriva le caratteristiche dei macchinari, i requisiti di interconnessione e le modalità in grado di dimostrarla, nonché la rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore.
L’iperammortamento si sostanzia in una deduzione extracontabile, ai fini delle imposte sui redditi, di una ulteriore quota del 150% del costo fiscalmente rilevante (o di canone di leasing) sostenuto con un effettivo beneficio fiscale in termini di IRES (24%) pari al 60%.
I beni ammissibili all’iperammortamento possono accedere alla cosiddetta Sabatini maggiorata, con richiesta di un contributo in conto impianti pari al 10% circa del costo dell’investimento. I due benefici sono cumulabili.