La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un nuovo credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisizione , da parte dei propri addetti, di conoscenze nel settore delle nuove tecnologie. Il contributo è pari al 40% dei costi ammissibili, con un massimo di €300.000,00.
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato..
Interventi ammissibili
Sono ammissibili a contributo le attività di formazione del personale dipendente pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, nel settore delle nuove tecnologie:
- big datae analisi dei dati
- cloude fog computing
- cyber security
- sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva
- internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
applicate negli ambiti della vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione.
Sono escluse le spese sostenute per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Costi ammissibili
Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi aziendali del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili nell’anno 2018.
I costi sostenuti devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali
Contributo
Il contributo, in credito d’imposta, è pari al 40% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di €300.000,00.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRA