La Legge di Bilancio 2020 ha sostituito la disciplina del cosiddetto iper ammortamento con un nuovo credito di imposta pari al 40% del costo degli investimenti ammissibili di importo fino a 2, 5 M€ ed al 20% fino a 10 M€.
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito escluse quelle in stato di liquidazione volontaria o soggette ad altra procedura concorsuale.
Investimenti ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa e funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Impresa 4.0, (in possesso di determinate caratteristiche tecniche ed interconnessi ed integrati con il sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura). Sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, i beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni e i cespiti legati alle grandi infrastrutture.
Validità temporale
Il credito di imposta si applica agli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 ovvero il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31/12/20 l’ordine risulti accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Agevolazione
L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 40% del costo ammissibile, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e pari al 20% del costo ammissibile, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino a 10 milioni di euro.
Il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Procedura e documentazione
Il credito d’imposta 4.0 può essere fruito successivamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- consegna dei cespiti
- entrata in funzione dei cespiti
- interconnessione ed integrazione dei cespiti secondo quanto previsto dalla normativa.
A tal fine, l’impresa deve predisporre:
- Analisi tecnica redatta da un professionista abilitato;
- perizia tecnica semplice redatta da un professionista abilitato, ovvero, per cespiti di importo unitario inferiore ad €300.000,00, dichiarazione di atto notorio del legale rappresentante dell’impresa;
- l’espresso riferimento alle disposizioni di legge nelle fatture e negli altri documenti d’acquisto dei beni agevolati;
- comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
In caso di interconnessione del bene in un periodo di imposta successivo a quello di entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta al verificarsi delle condizioni previste.
Altri investimenti
Agli investimenti non rientranti nel paradigma 4.0 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Software
Agli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza