E’ imminente la pubblicazione del DM 28/11/2017 che sostituisce il precedente DM 30/07/2015 al fine di attuare le disposizioni introdotte dal DL 50/17. In particolare sono state apportate due importanti modificazioni: l’eliminazione dei marchi d’impresa dai beni immateriali agevolabili e l’estensione delle disposizioni agevolative ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali agevolabili, tra loro collegati da vincoli di complementarietà.
La legge si stabilità 2015 ha istituito un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (intangibles), utilizzabile per opzione irrevocabile per la durata di 5 anni e rinnovabile.
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese operanti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile applicato.
Fattispecie agevolabili
Possono beneficiare del patent box i redditi derivanti da:
- concessione in uso a terzi,
- utilizzo diretto,
- cessioni,
dei seguenti beni immateriali giuridicamente tutelabili (senza necessità di registrazione presso gli enti preposti):
- opere dell’ingegno,
- brevetti industriali
- software,
- disegni e modelli,
- processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
L’impresa deve svolgere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società esterne e/o Università o centri di ricerca.
Reddito agevolabile
E’ agevolabile la quota di reddito derivante dall’utilizzo degli intangibles, commisurata al rapporto tra:
- i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale agevolabile;
- i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
Agevolazione
L’agevolazione consiste nella deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES e IRAP di una percentuale della quota di reddito derivante dall’utilizzo degli intangibles pari al:
- 40% per l’anno 2016;
- 50% per gli anni successivi.
Nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, la quota di reddito deducibile è determinata sulla base di un preventivo accordo con l’Agenzia delle Entrate (ruling) atto ad individuare i componenti positivi di reddito imputabili all’utilizzo dei beni immateriali nonché i relativi componenti negativi.
In caso di cessione di beni immateriali l’agevolazione, consiste nella deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES e IRAP della plusvalenza derivante dalla cessione, a condizione che il 90% del corrispettivo di vendita sia reinvestito in beni immateriali entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale è avvenuta la cessione.