L’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il MISE, è intervenuta a fornire chiarimenti sul regime del patent box e soluzioni interpretative ai quesiti pervenuti dai rappresentanti delle associazioni di categoria e delle libere professioni. I chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 11/E del 7 aprile.
L’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, chiarito che:
- l’esercizio dell’opzione rimane valido anche quando l’istanza di ruling decade per mancata presentazione nei termini della documentazione integrativa;
- l’opzione può essere esercitata anche tardivamente avvalendosi della “remissione in bonis
- viene confermata l’ammissibilità del software protetto da copyright e del know how i cui aspetti principali devono essere certificati mediante una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445
- per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione la determinazione del nexus ratio può essere fatta considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate
- le spese sostenute per “attività di presentazione, comunicazione e promozione”, riferibili ad un marchio, rientrano a pieno titolo tra i costi qualificati da considerare nel rapporto nexus
- ai fini della determinazione del reddito assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti, compresi gli ammortamenti fiscalmente rilevanti
- in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, la società incorporante, beneficiaria o conferitaria subentra nell’esercizio dell’opzione effettuata e anche in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi.